INDICE
PRINCIPI GENERALI
DISPOSIZIONI GENERALI AUTONOMIA STATUARIA E REGOLAMENTARE
Art.1 Autonomia
Art.2 Statuto
Art.3 Regolamenti comunali
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE
Art.4 Denominazione e natura giuridica
Art.5 Descrizione del territorio
Art.6 Sede e segni distintivi
Art.7 Carattere e identità territoriale
ORDINAMENTO ORGANI
Art.8 Organi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art.9 Consiglio Comunale
Art.10 Prima adunanza
Art.11 Linee programmatiche di mandato
Art.12 Consigliere Comunale
Art.13 Commissioni
Art.14 Regolamenti del consiglio comunale
LA GIUNTA COMUNALE
Art.15 Giunta Comunale
Art.16 Nomina della Giunta
Art.17 Vice Sindaco
Art.18 Durata in carica, cessazione e revoca degli assessori
Art.19 Mozione di sfiducia
Art.20 Organizzazione della giunta
Art.21 Funzioni della giunta
Art.22 Divieto di incarichi e consulenze
IL SINDACO
Art.23 Funzioni
Art.24 Competenze
Art.25 Dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco
Art.26 Incarichi e deleghe
FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA
Art.27 Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art.28 Personale dipendente
Art.29 Il Segretario Comunale ruolo e funzioni
Art.30 Vice Segretario
Art.31 Funzioni di direzione
Art.32 Ufficio di direzione
GESTIONE DEI SERVIZI
Art.33 Istituzione per l’esercizio dei servizi sociali
Art.34 Gestione in economia
Art.35 La concessione a terzi
Art.36 Società a capitale misto
Art.37 Gestione associata dei servizi e delle funzioni
Art.38 Azienda speciale
GESTIONE CONTABILE
Art.39 Autonomia finanziaria
Art.40 Controllo di gestione
Art.41 Il revisore del conto
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art.42 Principi Generali
FORME DI PARTECIPAZIONE
Art.43 Forme associative e rapporti con il comune
Art.44 Istanze posizioni e proposte
Art.45 Istanze
Art.46 Petizioni
Art.47 Proposte
Art.48 Disposizioni comuni
Art.49 Diritto generale d’istanza
Art.50 Referendum Consultivo
Art.51 Oggetto del referendum
Art.52 Proposta di referendum
Art.53 Quesito del referendum
Art.54 Esito del referendum
Art.55 Effetti del referendum
Art.56 Disciplina del referendum
I CITTADINI E GLI ATTI DEL COMUNE
Art.57 Pubblicità atti e diritto di accesso
Art.58 Partecipazione al procedimento
DIFENSORE CIVICO
Art.59 Il difensore civico
ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI E FORME ASSOCIATIVE
Art.60 Organizzazione sovracomunale
Art.61 Principio di cooperazione
Art.62 Convenzioni
Art.63 Consorzi
Art.64 Unione dei Comuni
Art.65 Accordi di Programma
NORME FINALI
Art.66 Revisione dello Statuto
Art.67 Entrata in vigore
PRINCIPI GENERALI
1 - I valori della democrazia, le tradizioni culturali e popolari dell'Appennino Toscano sono i fondamenti della civiltà che guidano l'opera del governo del Comune che ispira la propria azione istituzionale ai seguenti principi e criteri:
a) La tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storico-culturali caratterizzanti il proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
b) Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali ancora esistenti nel proprio ambito e nel contesto socioproduttivo nazionale, al fine di garantire ad ogni persona pari diritti ed opportunità.
c) La rimozione, per quanto di competenza, degli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione della persona e che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti ai soggetti più deboli ed emarginati, in particolar modo le azioni per l'attuazione della pari opportunità tra sessi e dell'integrazione sociale degli immigrati.
d) Il riconoscimento della famiglia come ambito primario di formazione della persona, promuovendo il dialogo con i bambini, gli adolescenti e i giovani per il loro effettivo coinvolgimento nella vita delle istituzioni, delle associazioni e nella stessa vita della comunità locale, affinché possano esprimere liberamente le loro opinioni e loro progetti.
e) Il potenziamento e il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini, avvalendosi anche del supporto delle associazioni di volontariato.
f) Il sostegno e la valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel proprio territorio montano, da considerarsi nella loro globalità, risorsa nazionale, anche per il tramite della Comunità Montana d’appartenenza.
g) La riaffermazione della propria vocazione europeista con il perseguimento delle finalità e principi della "Carta Europea dell'Autonomia Locale" adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa e nell'ottobre del 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo d’unificazione dell'Europa; il sostegno dei processi d’integrazione politica istituzionale della Comunità Europea anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con altre entità territoriali locali.
h) Il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e il riconoscimento della pace come diritto fondamentale della persona e dei popoli.
i) Il riconoscimento, dei diritti umani e dei diritti civili, come solennemente dichiarati negli atti dell'O.N.U. a tutti coloro che, anche non cittadini, si trovino nel territorio del Comune.
l) in applicazione del principio di sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte, impegnandosi con esse ad esercitare solo quelle attività ed a gestire solo quei servizi che i corpi intermedi della società non sono motivatamente in grado di svolgere.
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Autonomia statutaria e regolamentare
ART.1 Autonomia
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme lo statuto ed i regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale della Comunità.
ART.2 Lo statuto
Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio, per la propria comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
ART.3 I regolamenti comunali
1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale compete di modificarli ed abrogarli.
2. Il comune adotta regolamenti nelle materie di competenza propria, ripartita o delegata, per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
CAPO II
Elementi costitutivi del Comune
ART.4 Denominazione e natura giuridica
1 - Il Comune di San Godenzo, riconosciuto dall'Ordinamento generale della Repubblica, e' l'Ente Locale autonomo che ha la rappresentatività' generale della propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
ART.5 Descrizione del territorio
1 - Il territorio del Comune è tutto compreso nell'Appennino Tosco- Romagnolo con un estensione di 99,30 Kmq. E' costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali in scala 1:2000 Dalla n.1 alla n.87 ed e' confinante: a Nord con il Comune di Marradi, ad Est con i Comuni di Stia, Portico-San Benedetto (Fo), Premilcuore (Fo), a Sud con il Comune di Londa, ad Ovest con il Comune di Dicomano.
2 - Il territorio di San Godenzo si caratterizza per l'alto grado di montanità con una media di oltre 600 m s.l.m. e comprende tra l'altro parte della Valle dell'Acquacheta e del Monte Falterona. Oltre il 70% della sua superficie è coperta da boschi ad alto fusto ed a ceduo, con particolare rilevanza del castagno. Per oltre 3.000 ettari fa parte per il suo valore naturalistico, del Parco Nazionale del Monte Falterona, Foreste Casentinesi e Campigna.
3 - Il territorio di cui al presente articolo comprende, oltre al capoluogo di San Godenzo le seguenti frazioni: Il Castagno d'Andrea, Casale, Petrognano, Castagneto, e San Bavello; e le seguenti borgate: Caprile, Ficciana, Serignana, Montaonda, Spaliena, Gugena, Pruneta, Cavallino, Muraglione, Osteria Nuova.
4 - La circoscrizione territoriale del Comune non puo' essere modificata se prima la popolazione interessata non si sia espressa in tal senso mediante l'istituto del referendum, come previsto dal presente Statuto.
ART.6 Sede e segni distintivi
1 - Il Comune ha sede legale nel Capoluogo in Piazza Municipio n.1, ha come propri segni distintivi un gonfalone ed uno stemma la cui descrizione e' la seguente: "Scudo su campo azzurro contenente nella parte superiore croce bianca su campo rosso, nella parte inferiore diviso verticalmente in tre settori di colore celeste, bianco con giglio fiorentino dorato, e rosso, sormontato da una corona raffigurante una torre merlata, adornato nella parte inferiore con serto di olivo e di quercia legati con nastro rosso.
2 - L'uso e la riproduzione di detti simboli, che sono quelli storicamente in uso, sono vietati per fini non istituzionali.
ART.7 Carattere ed identità territoriale
1 – Il Comune di San Godenzo ha caratteristiche e natura di ente montano, riconosciuto per legge costiutisce un'area omogenea per cultura e tradizioni.
2 – Concorre a costituire territorialmente ed istituzionalmente una comunità montana nella quale partecipa a definire obiettivi programmatici, finalità generali, politiche di sviluppo e valorizzazione delle risorse.
TITOLO II
ORDINAMENTO ORGANI
ART.8 Organi
Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale la Giunta Comunale ed il Sindaco
CAPO I
Consiglio comunale
ART.9 Consiglio Comunale
1- Il Consiglio Comunale,nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto, costituisce organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, quale diretta espressione rap-presentativa della comunità locale. A tal fine adotta atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico e di controllo. Gli atti fondamentali contengono gli obiettivi e le finalità' da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare e individuano gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.
2 - E' convocato e presieduto dal Sindaco, secondo modi e termini fissati dal regolamento del Consiglio.
3 - L'ordine del giorno è formulato dal Sindaco.
4 – Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3, nei limiti previsti dalla legge, in caso di dimissioni. Decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vice-Sindaco se consigliere o dal consigliere anziano, fino alle nuove elezioni.
ART.10 Prima adunanza
1. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da recapitarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
2. La prima adunanza è riservata alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco, alla comunicazione da parte del Sindaco della nomina del vicesindaco e degli assessori.
ART.11 Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono depositate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.
2. Entro i successivi 30 giorni il documento di cui al precedente comma è discusso ed approvato dal Consiglio Comunale. E' facoltà dello stesso Consiglio integrare, in tale sede, e anche nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
3. Con cadenza annuale il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione del programma da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
ART.12 Consigliere Comunale
1 - Il Consigliere Comunale assume con la proclamazione degli eletti, o con l'adozione della delibera nel caso di surroga, la propria funzione che esercita senza vincolo di mandato imperativo.
2 - Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti nelle elezioni amministrative, escluso il Sindaco neo-eletto e i consiglieri che siano stati candidati alla carica di Sindaco. A parità di voti si ha per anziano il maggiore di ETA'.
3 – Ogni Consigliere deve appartenere a un gruppo consiliare. I gruppi consiliari sono costituiti da consiglieri comunali che si Riuniscono entro 5 giorni dalla comunicazione di proclamazione degli Eletti per l'elezione del Capogruppo. La sostituzione del Capogruppo deve essere comunicata contestualmente alla sostituzione medesima. Si possono costituire gruppi consiliari anche formati da un unico Consigliere.
4 - Il Consigliere esercita diritto di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio, può formulare interrogazioni, in-terpellanze, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo, in forma scritta e debitamente firmata. A detta richiesta il Sindaco o gli Assessori hanno l'obbligo di rispondere entro Trenta giorni dalla data di presentazione al Comune. Il regolamento provvederà a disciplinare quanto sopra.
5 - Il Consigliere Comunale ha diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune, e degli enti da esso dipendenti.
6 - Rispettando il segreto di ufficio secondo quanto stabilito dalla legge, il Consigliere ha diritto di accesso anche agli uffici degli enti sopra richiamati, ottenendo notizie, informazioni, e tutto ciò che può risultare utile all'esercizio del mandato. Il diritto di accesso e di informazione non deve ostacolare l’attività amministrativa degli uffici.
7 - Il Sindaco, in conformità a quanto previsto da apposito regolamento può con provvedimento motivato e temporaneo impedire la consultazione di documenti o l'accesso agli uffici in quanto ciò possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone dei gruppi o delle imprese.
8 - Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate per iscritto al Consiglio comunale mediante consegna al protocollo dell'ente e sono assunte ad esso immediatamente secondo l'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
9 - I consiglieri comunali che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare. Il Sindaco accertate, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, le condizioni di cui sopra comunica per iscritto all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza, assegnando un termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, per far valere per iscritto le cause giustificative dell'assenza, anche mediante il deposito di memorie o documenti probatori. Decorso tale termine il Consiglio delibera, nella prima seduta utile, tenendo nella dovuta considerazione le cause giustificative eventualmente rappresentate dal consigliere interessato.
ART.13 Commissioni
1 - Il regolamento del consiglio può prevedere l'istituzione di commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale dei singoli gruppi consiliari, realizzata mediante il sistema di voto plurimo.
2 - Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.
3- Il regolamento stabilisce che una delle commissioni istituite eserciti funzioni di controllo sull'attività gestionale del Comune e sull'andamento delle aziende, istituzioni, enti o società cui il Comune a qualsiasi titolo partecipa. La presidenza di detta commissione è riservata ad un rappresentante dell'opposizione.
4-Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
ART.14 Regolamento del Consiglio Comunale
1 - Il Consiglio Comunale approva successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto il regolamento consiliare, con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2 - Il regolamento contiene disposizioni su tutte le materie esplicitamente rinviate ad esso dal presente Statuto, e dalla legge, nonché a quanto implicitamente derivante dall'organizzazione e funzionamento dell'organo e dall'esercizio dell’attività di competenza.
CAPO II
Giunta comunale
ART. 15 Giunta Comunale
1- La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune cui compete, in attuazione degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio comunale, adottare gli atti attraverso i quali si realizza il programma dell'Amministrazione. Esercita le funzioni conferite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2- La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un massimo di quattro assessori scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio comunale senza diritto di voto.
3 - Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
ART.16 Nomina della Giunta
1 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
ART.17 Vice-Sindaco
1 - In sede di nomina dei componenti della Giunta comunale, il Sindaco attribuisce, con separato provvedimento, le funzioni di Vice Sindaco ad un Assessore.
2 - Il Vice Sindaco sostituisce, anche nelle funzioni di Ufficiale di Governo, il Sindaco, nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporaneo nonché di sospensione dell'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
3 - In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade con il conseguente scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e, sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4 - In caso di dimissioni, limitate alle funzioni di Vice Sindaco, o nel caso di revoca di dette funzioni, il sindaco provvede a conferire le medesime ad altro assessore, dandone comunicazione al Consiglio comunale.
ART.18 Durata in carica, cessazione e revoca degli Assessori
1 – La Giunta comunale dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento della nuova Giunta.
2 - Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per morte dimissioni, revoca o decadenza.
3 - In caso di cessazione dalla carica di singoli assessori, il Sindaco, nella prima adunanza, ne comunica i motivi al Consiglio. In detta sede, il Sindaco dà comunicazione dei nuovi Assessori.
4 - Il Sindaco può revocare uno o piu' Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, unitamente ai provvedimenti di sostituzione.
ART.19 Mozione di sfiducia
1 - La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale. Il voto contrario da parte del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2 - Il Sindaco e la Giunta comunale cessano, dalla carica, a seguito dell'approvazione, da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, di una mozione di sfiducia votata per appello nominale.
3 – La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco; viene messa in discussione non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4 - L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale.
ART.20 Organizzazione della Giunta
1 - La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali, direttive o altri atti di indirizzo.
2 – La Giunta, organo ausiliario del Sindaco compie gli atti di amministrazione che la legge, il presente Statuto e i regolamenti, non riservino al Sindaco, al Consiglio, al Segretario comunale o ai funzionari dirigenti.
3 – Riferisce almeno annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4 - L'attività della Giunta è collegiale e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.
5 - Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le deleghe e gli incarichi eventualmente attribuiti agli assessori e le successive modifiche.
6 - La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.
ART.21 Funzionamento della Giunta
1 - La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2 - La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
3 - Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa; possono parteciparvi, senza diritto di voto i revisori dei conti.
4 - Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
5 - I verbali sono sottoscritti dal presidente dell'adunanza e dal Segretario.
ART.22 Divieto di incarichi e consulenze
1. Al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. I componenti la giunta comunale competenti, per incarichi o deleghe ricevuti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono, inoltre, astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio del Comune.
CAPO III
Sindaco
ART.23 Funzioni
1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali e dai regolamenti, secondo le modalità previste dalle stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
6. Nelle cerimonie ufficiali il Sindaco si fregia del proprio distintivo, costituito da una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
ART.24 Competenze
1. Il Sindaco, in qualità di capo dell’amministrazione comunale, è l’organo di vertice del Comune, è responsabile della sua amministrazione e ne ha la rappresentanza generale. In particolare:
a) Nomina e revoca il Vice sindaco e gli assessori;
b) Convoca e presiede il Consiglio comunale;
c) Convoca e presiede la Giunta fissandone l’ordine del giorno;
d) Nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
e) Nomina i membri delle commissioni comunali delle commissioni consiliari espressamente attribuite al Consiglio da leggi intervenute dopo il 9 giugno 1990, data di entrata in vigore della legge 142;
f) Emana i regolamenti comunali e firma i decreti e le ordinanze di attuazione delle leggi, dei regolamenti e dello Statuto;
g) Stipula le convenzioni con gli altri comuni e con la provincia, di cui all’art. 24 della legge 142/90;
h) Stipula ed approva gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 142/90;
i) Coordina e riorganizza nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione e sulla base degli indirizzi del Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel Comune;
j) Nomina e revoca il Segretario comunale e può conferire le funzioni di Direttore generale;
k) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di direzione apicale e quelli di collaborazione esterna;
l) Dispone, sentito il Segretario, il trasferimento dei responsabili degli uffici e dei servizi;
m) Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all’esecuzione degli atti;
ART.25 Dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco
1.In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2.Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio comunale. L'assessore anziano provvede a convocare il Consiglio comunale entro il decimo giorno feriale successivo.
3.Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario
ART.26 Incarichi e deleghe
1. Il Sindaco può conferire agli assessori incarichi e deleghe parziali delle proprie competenze ed attribuzioni.
2. In tutti i casi in cui il Sindaco intenda esercitare il potere di delega deve indicare nel relativo atto gli ambiti di azione, i limiti e le direttive generali per l'espletamento dell'incarico.
3. La delega è atto personale del Sindaco ed è revocabile in qualsiasi momento. Il delegato risponde personalmente degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni delegate e rende conto politicamente del proprio operato direttamente al Sindaco.
4. Nell'ambito delle condizioni dettate dai commi precedenti la delega comporta il trasferimento della competenza fino alla revoca della stessa.
TITOLO III
FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA
ART.27 Organizzazione degli uffici e dei servizi
1 - Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità' economicità' efficacia e efficienza dell'azione amministrativa. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili di servizio coordinati dal Segretario Comunale assicurano l’imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione e promuovono la massima semplificazione dei procedimenti.
2. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato da appositi regolamenti adottati dalla Giunta, tenuto conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nel rispetto del principio della netta distinzione e separazione fra funzione politica di indirizzo e controllo, che spetta agli organi di direzione politica, e funzione di gestione amministrazione, che compete ai responsabili degli uffici e dei servizi.
ART.28 Personale dipendente
1. La dotazione organica dell’Ente è stabilita, e periodicamente aggiornata, dalla Giunta sulla base delle effettive necessità, in relazione ai servizi istituiti e ai programmi dell’Amministrazione. I dipendenti sono assegnati ai singoli uffici e servizi in funzione degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e secondo criteri di funzionalità, flessibilità e mobilità.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito dai contratti collettivi nazionali e decentrati per i dipendenti degli enti locali. L’inquadramento in categorie e profili professionali non conferisce la titolarità di una specifica posizione funzionale, né determina l’affidamento di particolari compiti o responsabilità.
3. Sono disciplinati con regolamento adottato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio:
a) l’organizzazione e l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell’art. 36 del D.lgs. 29/93;
c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
d) le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all’art. 51, commi 5, 5-bis e 7, della legge 142/90;
e) le modalità per l’esercizio del potere disciplinare, nell’ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto;
4. Il Comune nel perseguire la qualità delle prestazioni e dei servizi di propria competenza promuove e valorizza le capacità professionali dei propri dipendenti, ne favorisce e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale.
5. Per l’esercizio di attività professionali, nell’ambito dei compiti istituzionali, i dipendenti devono essere iscritti agli albi professionali.
ART. 29 Il Segretario Comunale Ruolo e funzioni
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitegli dal Sindaco.
2. Il Segretario comunale svolge, in particolare, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; sovrintende alle funzioni dei dipendenti incaricati della direzione degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività.
3. Spettano inoltre al Segretario comunale:
a) il potere di rogare i contratti ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nei quali l’Ente è parte, ha interesse o è destinatario;
b) l’adozione di criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti interni;
c) l’emanazione di circolari e direttive per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari;
d) la presidenza della commissioni giudicatrici dei concorsi per l’assunzione di personale di qualifica apicale e la partecipazione a tutte le altre commissioni quale membro di diritto;
e) la presidenza ed il coordinamento del nucleo di valutazione e/o dell’ufficio per il controllo di gestione;
f) l’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi, incaricati della direzione di strutture organizzative di massima dimensione;
g) la partecipazione quale membro di diritto a tutte le commissioni di gara inerenti l’attività negoziale del Comune.
4. Il Segretario comunale, su incarico formale del Sindaco e previa deliberazione della Giunta, svolge le funzioni di direttore generale. L’atto di incarico stabilisce le specifiche competenze inerenti le funzioni di direttore generale, prevedendone anche le modalità di verifica.
ART.30 Vice-segretario
1- Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere l'istituzione di un Vice Segretario comunale, con il compito di coadiuvare il Segretario comunale nello svolgimento della sua attività organizzativa e di sostituirlo in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2- La nomina del Vice Segretario avviene con decreto del Sindaco.
ART.31 Funzioni di direzione
1- In mancanza di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di direzione, che comportano l'assolvimento di tutti i compiti di gestione e amministrazione che la legge e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi a capo di strutture organizzative di massima dimensioni.
2- I responsabili degli uffici e dei servizi, cui sono attribuiti i compiti di direzione gestionale e amministrativa di cui al precedente primo comma, sono nominati a tempo determinato con provvedimento motivato del Sindaco, tenuto conto dei compiti da svolgere, della formazione culturale e della professionalità richiesta.
3- Ai responsabili degli uffici e dei servizi, con compiti di direzione gestionale e amministrativa, sono attribuite tutte le relative competenze, di cui agli articoli 51 e 53 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, da espletarsi secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. L’esercizio delle funzioni di direzione gestione e amministrativa comporta autonomia gestionale e organizzativa, nell’ambito delle direttive e degli indirizzi politici adottati dagli organi politici e degli indirizzi gestionali del Segretario comunale. I dipendenti incaricati delle funzioni di direzione sono direttamente responsabili dell’andamento degli uffici e dei servizi di competenza, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione, nonché dell’attuazione dei programmi fissati dall’Amministrazione, dell’organizzazione e della disciplina del personale assegnato.
5. I posti di responsabili degli uffici e dei servizi, che comportano la direzione gestionale e amministrativa, possono essere coperti anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato.
ART.32 Ufficio di direzione
1. E’ istituito l'ufficio di direzione organizzativa dell'Ente. L'ufficio di direzione è composto dai dipendenti incaricati della direzione gestionale e amministrativa, ed è presieduta e diretta dal Segretario comunale, anche ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni di coordinamento.
2. L'ufficio di direzione è organo di consulenza generale del Sindaco e della Giunta per tutti gli aspetti connessi all’organizzazione degli uffici e dei servizi e può formulare proposte in ordine all’assegnazione delle risorse per l’attuazione dei programmi approvati, alla funzionalità della struttura ed alle procedure di lavoro.
3. Il funzionamento dell'ufficio di direzione e le modalità di esercizio delle attribuzioni, sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
TITOLO IV
GESTIONE DEI SERVIZI
ART.33 Istituzione per l'esercizio dei servizi sociali
1 - Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni, mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell’attività della istituzione stessa e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, comprese disponibilità finanziarie.
2 - Il regolamento di cui al precedente 1^ comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità' di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali, nonché modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti e utilizzazione di personale volontario.
3 - Il regolamento può prevedere il ricorso a collaborazioni a specifico contenuto di professionalità.
4 - Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5- Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
6. Il consiglio di amministrazione e il presidente dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco al di fuori dei membri del Consiglio comunale e della Giunta, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio comunale, e ne da' comunicazione al Consiglio.
7. Il presidente e i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio.
8. Gli amministratori delle Istituzioni durano in carica il periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale. Le attribuzioni e il funzionamento degli organi delle Istituzioni e le competenze del direttore sono stabilite dal regolamento.
ART.34 Gestione in economia
1 - Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro caratteristiche o modeste dimensioni non rendono opportuna una diversa forma di gestione.
2 - Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la piu' utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità' per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.
ART.35 La concessione a terzi
1 - Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità' sociale, può' affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2 - La concessione e' regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3 - Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli all'ente.
ART.36 Società a capitale misto
1- Per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche possono essere costituite società miste, anche a partecipazione non maggioritaria degli enti locali.
2- Gli atti costitutivi delle società devono prevedere forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune, anche mediante la garanzia, per la parte pubblica, di nomina di uno o più amministratori e sindaci.
ART.37 Gestione associata dei servizi e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni, con la Comunità montana e con la provincia e/o area metropolitana, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere con la finalità primaria di realizzazione di economie derivanti da processi produttivi congiunti. Tutto ciò in relazione agli obiettivi da raggiungere.
ART.38 Azienda speciale
1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni, approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende stesse.
3. Il Consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal Sindaco fuori dai membri del Consiglio comunale e della Giunta, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovati requisiti di professionalità e competenza amministrativa, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale. Della nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio.
4. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
TITOLO V
GESTIONE CONTABILE
ART.39 Autonomia finanziaria
1 - Il Comune, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva ed altri mezzi disponibili, persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria, sia adeguando i propri programmi alle risorse effettive disponibili, sia mediante la razionale scelta di mezzi e procedimento.
2 - Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibi le, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo priorati' da esso stabilite.
ART.40 Controllo di gestione
1 - Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2 - Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché' scritture contabili che consentono oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3 - Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire agli organismi preposti circa l’andamento dei servizi e delle attività di propria spettanza con riferimento all'efficacia ed economicità' degli stessi.
4 - Il Consiglio Comunale viene a conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, al revisore dei conti, al segretario e ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attivati' e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.
ART.41 Il Revisore del conto
1 - Il Consiglio Comunale elegge, con le modalità, stabilite dalla legge, il revisore del conto.
2 – Con regolamento vengono disciplinate le modalità di revoca e di decadenza del revisore applicando, per quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di sindaci delle società per azioni.
3 - Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso più ampio agli atti e ai documenti connessi alla sfera della propria competenze.
4 - Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore specificandone le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia nonché individuando le forme e le procedure per un corretto raccordo operativo-funzionale fra la sfera di attivati' dello stesso con quella di altri organi ed uffici dell'Ente.
5 - Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo: a tal fine ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio e a quelle della Giunta senza diritto di voto.
6 - Al revisore è inoltre demandata la vigilanza sulle regolarità contabile e finanziaria della gestione e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alla risultanze della medesima. Di ciò verrà redatta apposita relazione, a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo, formata da una parte economica ed una descrittiva contenente rilievi e proposte per una gestione maggiormente caratterizzata da efficienza, produttività ed economicità.
7 - La responsabilità derivante dall’attività del revisore viene determinata dalla legge e dalle norme del codice civile.
TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 42 Principi generali
1 - L’attività amministrativa del Comune è retta dai principi della partecipazione, dell’imparzialità, della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure, della programmazione.
2 - Il Comune promuove la partecipazione degli interessi garantendo ad ogni cittadino – in forma singola o associata – il diritto di intervenire nel procedimento, di proporre provvedimenti o referendum consultivi in confor mità agli attuandi istituti di partecipazione più avanti previsti da questo Statuto.
CAPO I
Le forme di partecipazione
ART.43 Forme associative e rapporti con il Comune
1- Il comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.
2 - Il Comune riconosce che nel territorio di San Godenzo il volontariato è alta espressione della sensibilità e della necessità della popolazione.
3 - Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le forme associative, è istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi che operano nel Comune.
4 - Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: l'atto di costituzione, le finalità perseguite e la relativa attività la consistenza associativa, gli organi, i soggetti di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
5 - La valorizzazione delle libere forme associative può' essere altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'amministrazione locale.
6- Al fine di favorire la più ampia partecipazione e di realizzare il controllo dei cittadini sull'Amministrazione comunale, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'azione amministrativa, anche attraverso istanze, petizioni e proposte.
ART.44 Istanze, petizioni e proposte
1. I cittadini singoli o associati, residenti nel Comune, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l'osservanza delle seguenti disposizioni.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco, che ne cura la trasmissione agli organi competenti, e comunque al Consiglio. Copia delle stesse è affissa all'albo pretorio per almeno otto giorni.
ART.45 Istanze
1- Le istanze consistono in richieste scritte, presentate da cittadini singoli o associati residenti nel Comune, per sollecitare, nell'interess e collettivo, il compimento di atti doverosi, di competenza della Giunta Municipale, del Sindaco o del Segretario comunale o dei funzionari responsabili dei servizi.
2. L'organo competente deve valutare e rispondere in merito all'istanza entro trenta giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.
ART.46 Petizioni
1. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da un numero di elettori del Comune, pari ad almeno il tre per cento, dirette a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza e di interesse collettivo.
2. Il Sindaco deve inserire le petizioni nell'ordine del giorno del Consiglio comunale entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
ART.47 Proposte
1. Le proposte consistono in richieste scritte, presentate da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il cinque per cento, per l'adozione da parte del competente organo di un testo di deliberazione, rispondente ad un interesse collettivo.
2. Il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dall'art. 53 della legge 142/90, e inserisce la proposta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale o della Giunta comunale rispettivamente entro sessanta e trenta giorni dal loro ricevimento; se si tratta di atto di competenza del Sindaco o del segretario, questi provvedono entro trenta giorni.
ART.48 Disposizioni comuni
Degli atti o degli interventi assunti dagli organi comunali in esito alle istanze, alle petizioni e alle proposte il Sindaco dà notizia per iscritto al primo sottoscrittore.
ART.49 Diritto generale d'istanza
La disciplina prevista nei commi precedenti è dettata con piena salvezza del diritto generale d'istanza o riconosciuto ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti.
ART.50 Referendum consultivo
1 - Per realizzare la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, può essere effettuato un referendum consultivo.
2 – Il refe rendum consultivo viene indetto, di regola, per consultare, su una questione determinata, gli elettori dell’intero Comune. Nel caso di questioni che riguardino in modo specifico una singola frazione e che non rivestano un interesse particolare per le altre, può essere indetto un referendum riservato agli elettori residenti in quella frazione.
3 - Possono inoltre essere indetti referendum propositivi e abrogativi relativamente a regolamenti e altri atti amministrativi di competenza del Consiglio Comunale.
ART.51 Oggetto dei referendum
1.I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum argomenti e provvedimenti concernenti le seguenti materie: Statuto e regolamento del Consiglio comunale; elezioni, designazioni, nomine, decadenze e revoche relative a persone; personale , tributi locali e tariffe, atti di bilancio, assunzioni di mutui, piano regolatore generale, norme statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente, e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedente referendum con esito negativo.
ART.52 Proposta di referendum
1.Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta del Consiglio comunale, a maggioranza dei suoi componenti. Può essere richiesto, inoltre, da un numero di cittadini elettori residenti nel Comune non inferiore al dieci per cento in caso di referendum consultivo, non inferiore al quindici per cento in caso di referendum propositivo e non inferiore al venti per cento in caso di referendum abrogativo.
2. Nel caso di richiesta di referendum avanzata da cittadini, i promotori, prima di procedere alla raccolta delle firme, debbono sottoporre il testo del quesito ad una commissione, composta da tre esperti in materie giuridico-amministrative, eletta dal Consiglio Comunale. Tale commissione delibera sulla ammissibilità del referendum in conformità a quanto previsto nel precedente art.51 e nel successivo art.53 e può concordare con i promotori del referendum eventuali modifiche del test o del quesito, che si rendano necessarie per consentire l’ammissibilità della richiesta di referendum.
3. La richiesta del comitato promotore deve essere sottoscritta da almeno trenta elettori residenti nel Comune.
4. La delibera della commissione deve essere congruamente motivata ed ha carattere vincolante.
ART.53 Quesito del referendum
1.La proposta di referendum deve contenere la enunciazione del quesito da sottoporre ai cittadini. Il quesito deve essere formulato in modo univoco e chiaro, deve riguardare un singolo oggetto e deve consentire ai cittadini una risposta in termini si “si” o di “no”.
ART.54 Esito del referendum
1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
ART.55 Effetti del referendum
1. Quando la proposta sottoposta a referendum propositivo è approvata, il relativo provvedimento diventa efficace, entrando in vigore a tutti gli effetti, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.
2. Nel caso di referendum abrogativo, l’approvazione della proposta determina l’abrogazione a tutti gli effetti del provvedimento sottoposto a referendum a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.
3. L’accoglimento di una proposta sottoposta a referendum consultivo non ha effetti vincolanti nei confronti dell’Ente. In ogni caso il Sindaco è tenuto, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito del referendum, a porre la questione al primo punto dell’ordine del giorno del Consiglio comunale. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio delibera in merito. In caso di decisione difforme dall’esito del referendum è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati.
ART.56 Disciplina del referendum
1. Con regolamento approvato dal Consiglio sono disciplinate le modalità di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità, di indizione dei comizi, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni di voto.
2. I referendum si volgono in un’unica tornata annuale nel periodo indicato dal regolamento; per gli adempimenti relativi, il bilancio preventivo contiene uno specifico stanziamento per la copertura della spesa.
CAPO II
I cittadini e gli atti del Comune
ART.57 Pubblicità atti e Diritto di accesso
1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, qualora questa possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o imprese e sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa del Comune, è garantito l'esercizio del diritto di accesso agli atti emanati dal Comune.
3. La disciplina relativa all'accesso e rilascio di copie di atti e documenti relativi è contenuta in apposito regolamento.
ART.58 Partecipazione al procedimento
1 - Chiunque abbia interesse, coloro che rappresentano interessi diffusi, possono presentare memorie, proposte, modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto del procedimento, secondo le norme contenute negli artt.5, ultimo comma; 7, 8, 9, 10 della legge 7 agosto 1990, n.241.
CAPO III
Difensore civico
ART. 59 Il Difensore Civico
1 – Per garantire l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione comunale è prevista l’istituzione del Difensore Civico.
2 – Il Difensore civico po’ essere nominato dal Consiglio Comunale d’intesa con la Comunità Montana o con altri comuni per svolgere le proprie funzioni in forma associata.
3 – Il consiglio comunale può decidere di stipulare apposita convenzione con il difensore civico regionale.
TITOLO VII
ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI E FORME ASSOCIATIVE
ART.60 Organizzazione sovracomunale
Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione e associative con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
ART.61 Principio di cooperazione
L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
ART.62 Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
ART.63 Consorzi
1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste dall'articolo 22 della legge 142/90.
ART.64 Unione dei Comuni
In attuazione del principio di cui al precedente articolo 58 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
ART.65 Accordi di programma
Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano dell'attivazione di un proc edimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma, secondo quanto stabilito dalla legge.
TITOLO VIII
NORME FINALI
ART.66 Revisione dello statuto
1. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le vigenti disposizioni legislative.
ART.67 Entrata in vigore
1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Il Consiglio entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto approva i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, o alla loro revisione, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e con lo statuto.