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Informazioni

NORME PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA

Dal 2011 versamento alla Regione invece che ai Comuni
Nuove norme,per la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale. La legge regionale n. 16 del 22/3/1999 che disciplina l'attività di raccolta degli epigei spontanei è stata modificata recentemente in alcuni aspetti sostanziali dalla legge regionale n. 58 del 17/11/2010 che entra in vigore il 1 gennaio 2011 e  successive modificazioni  ed integrazioni con legge regionale n. 10 del 21 marzo 2011 .
Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l'autorizzazione che viene adesso rilasciata dalla Regione Toscana, e non più dal Comune di residenza del richiedente.


L'autorizzazione alla raccolta è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi previsti sul conto corrente postale n. 6750946 intestato all'Amministrazione regionale.
La ricevuta deve riportare la causale 'Raccolta funghi' e le generalità del raccoglitore e va conservata e portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.

I residenti in Toscana devono versare:

- 13 euro per un'autorizzazione valida sei mesi

- 25 euro per un anno

tali importi sono ridotti della metà per chi risiede nei territori classificati montani ai sensi della L. 991/1952.
Di analoga riduzione beneficiano i ragazzi, tra i 14 ed i 18 anni, che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalla Amministrazioni provinciali o dalle Comunità montane e abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza.
Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi i nessuna autorizzazione.


Autorizzazione turistica
I non residenti in Toscana devono, invece, pagare

- 15 euro per un giorno

- 40 euro per sette giorni consecutivi.

- 100 euro per un anno.


Nella causale, dopo la dicitura 'raccolta funghi', i non residenti in Toscana devono indicare obbligatoriamente:

la data di fruizione nel caso di autorizzazione giornaliera

la settimana nel caso di autorizzazione su sette giorni.
per le autorizzazioni annuali la validità decorre dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.

 

Versamenti effettuati entro il 2010
Le autorizzazioni acquisite dai residenti in Toscana entro la data del 31.12.2010 mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza (sei, dodici o trentasei mesi dalla data del versamento); le autorizzazioni turistiche decadono alla data del 31/12/2010.


Tutte queste sono le principali novità, introdotte con la L.R. 58/2010 ed entrate in vigore il 1 gennaio 2011, che modificano alcuni aspetti della precedente legge del 1999.

Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi a testa, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a dieci solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana, facciano la raccolta nel proprio comune di residenza.
Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica, una semplice dichiarazione alla Comunità montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza.
Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita domanda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.


Divieti per alcune specie
E' vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:
- quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini);
- due centimetri per l'Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo)
E' vietata inoltre la raccolta dell'ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.


Condizioni per la raccolta
La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali è permesso l'accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.
La raccolta può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto. Nella raccolta non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).
I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore.
E' vietato l'uso di sacchetti di plastica.
Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale.
Province, Comunità montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all'interno delle aree boscate.


Per informazioni, rivolgersi a URP Regione Toscana, al numero verde 800-860070.

www.regione.toscana.it/agricoltura

 

 

NORME PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE

Come noto la regolamentazione per la raccolta dei funghi adottata dall'Ente Parco fin dall'anno 2000 tende a consentire la raccolta in modo compatibile con la conservazione dell'ambiente, attraverso alcune semplici regole, superando il divieto generalizzato di raccolta dei funghi all'interno dei Parchi Nazionali previsto, di norma, dalla legge nazionale in materia.

L'autorizzazione alla raccolta dei funghi nel territorio del Parco è costituita dalla ricevuta del versamento postale, effettuato sul conto corrente postale n° 11718525 intestato al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - Via Brocchi, 7 Pratovecchio.

Il Parco rilascia, ai richiedenti di età maggiore di 14 anni, apposita autorizzazione a validità personale,
a. residenti nel Parco e proprietari di terreni come definiti dall'art. 3 comma 12 del Regolamento,Tesserino gratuito valevole per l'anno solare;
b. residenti nei comuni del Parco1: Autorizzazione annuale al costo di € 15,00
1 Bagno di Romagna, Bibbiena, Chiusi della Verna, Londa, Poppi, Portico - San Benedetto, Pratovecchio, Premilcuore,

San Godenzo, Santa Sofia, Stia, Tredozio.
c. residenti nelle Comunità ed Unioni Montane con parte del territorio ricadente nel Parco Nazionale: Autorizzazione annuale al costo di € 25,00
d. altri: Autorizzazione annuale al costo di € 65,00

Causale del Bollettino Postale "Autorizz. Annuale raccolta funghi nel Parco Nazionale  non residenti (fine settimana giorni xxxxx…….indicare "pari" oppure "dispari")

 

E' obbligo di accompagnare l'autorizzazione ad una copia dell'opuscolo redatto dl Parco, scaricabile dal sito ufficale dell'Ente Parco o disponibile presso i Centri Visita, i Comandi Stazione del CTA del Corpo Forestale dello stato e gli Uffici del Parco Nazionale a Pratovecchio e Santa Sofia.

 

In base ad accordi tra l'Ente Parco e le Amministrazioni territorialmente delegate, potrà essere ammesso che i possessori di
autorizzazioni, annuali o semestrali, valide per i territori esterni al Parco della Regione Toscana, della Provincia di Forlì-Cesena

o delle Comunità ed Unioni Montane del Parco nel Versante Romagnolo, possano svolgere attività di raccolta funghi
anche all'interno del Parco nazionale, nel rispetto delle norme di cui alla presente disciplina, qualora detta autorizzazione
venga accompagnata da autorizzazione rilasciata dal Parco ai seguenti prezzi:
· per residenti nei Comuni del Parco: € 9,00
· per residenti nelle Comunità ed Unioni Montane del Parco: € 16,00
· per residenti nel restante territorio: € 60,00

Causale del Bollettino Postale "Integrazione annuale per raccolta funghi nel Parco Naz. - non residenti  (fine settimana giorni xxxx…….indicare "pari" oppure "dispari")

 

Si segnalano alcune delle altre principali novità:
* I raccoglitori residenti al di fuori delle Comunità Montane del Parco dovranno indicare nella causale del versamento dell'autorizzazione annuale, ed in modo definitivo, se intendono essere autorizzati nei fine settimana (ovvero nei giorni di sabato e domenica) per i soli giorni con data dispari o per quelli con data pari, riportando la seguente dicitura " fine settimana giorni pari" oppure "fine settimana giorni dispari". Non è ammessa in nessun caso l'acquisizione di due autorizzazioni riportanti scelte diverse a nome della stessa persona.

* La raccolta dei funghi è dunque consentita esclusivamente nei seguenti giorni:
   - Residenti all'interno del perimetro del Parco ed equiparati: tutti i giorni della settimana.
   - Residenti nei Comuni del Parco: martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
   - Residenti nelle Comunità ed Unioni Montane del Parco: martedì, giovedì, sabato e domenica.
   - Residenti nei restanti territori: martedì e giovedì. Tali raccoglitori potranno effettuare la raccolta anche di sabato e domenica ma limitatamente ai giorni pari o dispari, a seconda della loro scelta effettuata secondo quanto sopra indicato.
* La raccolta della Calocybe gambosa (Prugnolo), per ragioni di salvaguardia della specie, è ammessa solo a partire dal 15 aprile di ogni anno.
* Le riserve Biogenetiche dello Stato non sono più un riferimento territoriale, la nuova regolamentazione è valida su tutto il territorio del Parco, salvo che per le infrazioni commesse al loro interno che saranno ulteriormente sanzionate.
* In caso di infrazione alle seguenti disposizioni: raccolta nelle Riserve Integrali; infrazioni commesse all'interno delle Riserve Biogenetiche; raccolta senza autorizzazione; mancata indicazione sul versamento postale del nome del titolare, dell'anno solare di validità dell'autorizzazione e, laddove necessario, della scelta dei giorni pari o dispari; superamento dei limiti di raccolta oltre il doppio del consentito; raccolta in giorno non consentito, o in orario non consentito o in luogo non consentito, viene automaticamente revocata l'autorizzazione alla raccolta fine al termine dell'anno solare in corso. Per le trasgressioni alle altre disposizioni la revoca si applica in caso di recidività entro 2 anni dalla prima infrazione.

La nuova regolamentazione per la raccolta dei funghi epigei nel territorio del Parco, approvata con Delibera di Consiglio Direttivo n° 12 del 22/04/2010, entrerà in vigore a partire dal 1 agosto 2010; per le altre indicazioni inerenti la raccolta di funghi a scopo educativo e da parte ospiti di strutture ricettive, l'attività professionale di raccolta, le violazioni e sanzioni, ecc…, si rimanda al testo integrale del Regolamento disponibile sul sito ufficiale del Parco (www.parcoforestecasentinesi.it ) nonché presso i Centri Visita, i Comandi Stazione del CTA del Corpo Forestale dello Stato e gli Uffici del Parco Nazionale a Pratovecchio e Santa Sofia.
Per informazioni è possibile contattare telefonicamente gli Uffici del Parco oppure inviare una mail a pianificazione@parcoforestecasentinesi.itIndirizzo 

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
URP
Responsabile
Lori Marretti
Indirizzo
P.za Municipio 1 - 50060 San Godenzo (FI)
Tel
055.837381
Fax
055.8374118
E-mail
info@comune.san-godenzo.fi.it
Orario di apertura
da lunedi a venerdi ore 9.00-12.30 - sabato ore 9.00-12.00 - lunedi e giovedi anche orario pomeridiano: 16.00-18.00

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