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Ci scusiamo per il disagio.
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Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente, per le formalità richieste dalla suddetta data in poi, l’attuale documento cartaceo.
La digitalizzazione del Certificato di Proprietà comporta una serie di vantaggi:
Al cittadino che dal 5 ottobre richiede una formalità al PRA, per la quale è previsto il rilascio del Certificato di Proprietà, viene emesso un CdP digitale – CDPD – che risiede nei Sistemi informativi ACI e viene consegnata una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare la ricevuta e il CDPD con le seguenti modalità:
Se la ricevuta con il codice d’accesso viene smarrita è possibile chiedere una ristampa gratuita rivolgendosi direttamente allo STA che l’ha rilasciata precedentemente.
Inoltre, nel caso in cui non si è sicuri se sul proprio veicolo è stato rilasciato o meno un CDPD è possibile utilizzare la funzione “Verifica tipo CdP".
Anche se il CDPD viene conservato digitalmente negli Archivi dell’ACI, la proprietà del documento rimane esclusivamente dell’intestatario del veicolo e solo questo (o eventuale soggetto avente titolo) può disporne.
Come fare per richiedere una formalità al PRA in presenza di CdP digitale (CDPD):
Se si è in possesso di un CDPD e si deve effettuare una formalità al PRA occorre rivolgersi, a uno Sportello Telematico dell’Automobilista.
Presso lo STA si potrà chiedere l’espletamento dell’intera formalità o, qualora la formalità non possa essere conclusa presso lo stesso STA (ad es. se vi è la necessità di redigere l’atto di vendita che prevede la firma di più soggetti diversi), potrà essere chiesta, senza il pagamento di alcuna tariffa pubblica, la predisposizione del supporto cartaceo necessario per completare la formalità presso altro STA.
In possesso del vecchio foglio complementare o del Certificato di proprietà cartaceo, non è cambiato nulla.
Dal 2006 con il Decreto Bersani è consentito recarsi in Comune (e non solo quello di residenza) del venditore o ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista (Sta), per chiedere gratuitamente (salvo i diritti di segreteria) l'autentica della firma sulla dichiarazione di vendita dei beni mobili.Lo Sportello Telematico dell'Automobilista (sinteticamente denominato "STA") è attivato presso:
L'autentica viene effettuata sul certificato di proprietà del bene mobile da vendere (nell'apposito spazio, nel retro del certificato); viene autenticata la firma del venditore; nel caso si tratti di un privato, corrisponde al nominativo che risulta dal certificato di proprietà e nel caso di società, corrisponde al nominativo che risulta dal certificato che attesta chi ha il potere di straordinaria amministrazione.
Nel caso il bene mobile sia intestato a persona deceduta , l'erede o gli eredi devono fare una dichiarazione di accettazione di eredità e di vendita (nel caso venga venduto il bene mobile) o solo di accettazione di eredità nel caso ci sia la sola intenzione di intestarsi il bene.Quindi l'autentica deve essere fatta su tale dichiarazione e non sul certificato di proprietà.(Vedi stampati in allegato: dichiarazione di accettazione eredità e vendita o dichiarazione di accettazione di eredità, in entrambi i casi con 1 erede o più eredi).
Nel caso il bene mobile sia privo di certificato di proprietà, ma del Foglio complementare del bene, colui che vende deve autenticare la propria firma dell'atto di vendita, redatto in originale in bollo (vedi modulo allegato: Dichiarazione di Vendita).
Per ulteriori informazioni per tutti i casi particolari, cliccare al link in fondo alla pagina.
Quando si acquista un veicolo usato dobbiamo registrare il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione.
Il termine di presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell'autentica notarile o del Comune o dello sportello telematico della firma dell'atto di vendita.
Decreto - legge n. 223 del 4 luglio 2006 titolo 1 art. 7 (gazzetta ufficiale n. 153 del 4/7/2006)
D. lgs n. 82/2005 e s.m
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