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Ci scusiamo per il disagio.
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I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile devono presentarsi, negli orari di apertura dell 'ufficio di statio civile, con il proprio documento di identità in corso di validità.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
• residenza di uno dei coniugi.
I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale; saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensuale, a dodici mesi (12 mesi) nel caso di separazione giudiziale.
Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori in comune o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa.
NON potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile:
- la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum)
- la regolamentazione dell'uso della casa coniugale.
La richiesta può essere presentata o nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
Documenti di identità;
(nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale oppure 6 mesi in caso di separazione consensuale;
(nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.
L'Ufficiale di Stato Civile, ricevute le dichiarazioni dei due coniugi, li invita a comparire di fronte a sé, NON PRIMA di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, per la cosiddetta conferma dell'accordo.
Euro 16 per diritto fisso - Deliberazione Giunta Municipale n. 159 del 29/12/2014
Il versamento può essere effettuato:
conto corrente postale n. 30444509 intestato a Comune di San Godenzo - Servizio di Tesoreria
causale: diritti di segreteria Stato Civile
I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile devono presentarsi, negli orari di apertura dell 'ufficio di statio civile, con il proprio documento di identità in corso di validità.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
• residenza di uno dei coniugi.
.Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale
Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162
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