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Ci scusiamo per il disagio.
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Ai sensi del nuovo Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 (Cambio di residenza in tempo reale), il cittadino maggiorenne od un componente maggiorenne della famiglia anagrafica (nel caso il cambio di residenza riguardi un intero nucleo familiare), entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione, rende presso l'ufficio Anagrafe Piazza Municipio 1 San Godenzo - Parterre, una dichiarazione conforme all'esemplare predisposto dall'ISTAT.
A partire dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche anche nei seguenti modi:
- per raccomandata, per fax al n. 055 8374118, per via telematica all'indirizzo: comune.sangodenzo@postacert.toscana.it
La trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autorre sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificta del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
La dichiarazione comprende:
1. la richiesta d'iscrizione all'Anagrafe del Comune di San Godenzo;
2. la richiesta di cambio di luogo di residenza riportato su patente/i di guida e su carta/e di circolazione di tutti i componenti il nucleo familiare che cambiano residenza,
3. la firma recante l'assenso di ciascun componente maggiorenne per il quale si richiede l'iscrizione anagrafica, con allegata copia di un documento di identità.
ATTENZIONE:
- Il modulo di richiesta di variazione dell'indirizzo sulla patente e sulla carta di circolazione dei veicoli posseduti deve essere compilato in doppia copia per ogni singolo componente il nucleo familiare in possesso di patente di guida e/o intestatario di carta di circolazione che si trasferisce.
Gli intestatari di autobus, veicoli destinati al trasporto di cose con massa complessiva superiore a 6 t., taxi e veicoli adibiti al noleggio con conducente potranno variare l'indirizzo sulla carta di circolazione esclusivamente recandosi presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile-Via Lucchese n.169/A Sesto Fiorentino (Firenze.
INOLTRE:
Qualora l'abitazione nella quale si intenda effettuare il trasferimento sia residenza di altra persona o altro nucleo familiare, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tale persona o da un componente maggiorenne di tale famiglia - allegando copia del documento di identità dell'ospitante.
È necessario essere maggiorenni ed essersi già trasferiti nell'unità abitativa.
- Per coloro che provengono da altro COMUNE ITALIANO:
Carta d'Identita' o altro documento di riconoscimento in corso di validita' (Passaporto, Patente di guida ecc...), in originale ed in fotocopia almeno del dichiarante (colui che firma la dichiarazione)
tessera sanitaria in originale ed in fotocopia di ogni componente il nucleo familiare.
- Per coloro che provengono dall'ESTERO:
Carta d'identità valida o Passaporto valido (per coloro che provengono da paesi dove e' possibile entrare solo con il Passaporto) in originale ed in fotocopia almeno del dichiarante.
Tessera sanitaria in originale ed in fotocopia di ogni componente il nucleo familiare.
I richiedenti dovranno compilare in forma leggibile i seguenti moduli scaricabili dalla sezione modulistica posta in fondo alla presente scheda:
1. Dichiarazione di Cambio di Residenza;
2. Variazione di indirizzo ( in duplice copia) per la patente e carta di circolazione veicoli.
Fatta la richiesta all'ufficio anagrafe questa verrà inviata alla Polizia Municipale. per la verifica della dimora.
Non ci sono costi per istruire la pratica.
art.5, Legge 24 Dicembre 1954 n.1228; art.7, D.P.R. 30 Maggio 1989 n.223.
Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35
Le vertenze che insorgono tra ufficiale d'anagrafe ed il cittadino sono risolte dal Prefetto, su segnalazione del cittadino stesso.
La Prefettura della provincia in cui ha sede il Comune è competente a curare l'istruttoria e decidere sul ricorso gerarchico avverso il provvedimento con il quale l'Ufficiale di Anagrafe di un Comune:
Il ricorso, in bollo da 14,62 Euro, deve essere presentato alla Prefettura entro 30 gg. dalla notifica della decisione dell'ufficiale di anagrafe.
Al ricorso potranno essere allegati eventuali documenti utili a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente.
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